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Documento comune per un indirizzo pastorale dei matrimoni tra cattolici e battisti in Italia

Documenti Segreteria, 29 Giugno 2009

Angelo Bagnasco, e la Presidente dell’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia, Pastora Anna Maffei, hanno sottoscritto il Documento comune per un indirizzo pastorale dei matrimoni tra cattolici e battisti in Italia. (...) Il Documento prende le mosse dall’analogo Testo comune per un indirizzo pastorale dei matrimoni tra cattolici e valdesi o metodisti in Italia, sottoscritto il 16 giugno 1997 (cfr «Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana», 1997, 151–170), integrato dal Testo applicativo firmato il 25 agosto 2000 (cfr «Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana», 2000, 368–385).

Famiglia, risorsa più forte della crisi

Articolo, 10 Aprile 2014

Ecco il Documento conclusivo della 47a Settimana Sociale dei Cattolici Italiani (Torino, 12-15 settembre 2013). Il testo, La famiglia fa differenza, si articola in quattro parti: la prima richiama l’attuale contesto di crisi che ha ridimensionato reddito e dignità di famiglie già impoverite dalla crisi demografica; la seconda affronta tale situazione con sguardo di fede, rilanciando il progetto che scaturisce dal sacramento del matrimonio; la terza focalizza alcune priorità per una ragionevole agenda della famiglia; l’ultima parte è dedicata all’impegno dei laici.

Comunicato stampa

Documenti Segreteria, 29 Settembre 2005

  Roma, 29 settembre 2005   Conferenza Episcopale ItalianaNota dell’Ufficio Nazionale per i problemi giuridici  L’art. 6 del decreto legge 17 agosto 2005, n. 163, recita: “L’esenzione prevista dall’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, si intende applicabile anche nei casi di immobili utilizzati per le attività di assistenza e beneficenza, istruzione educazione e cultura di cui all’articolo 16, primo comma, lettera b), della legge 20 maggio 1985, n. 222, pur svolte in forma commerciale, se connesse a finalità di religione o di culto”. Tale decreto deve essere letto alla luce dell’art. 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell’imposta comunale sugli immobili (= ICI), che afferma: “Sono esenti dall’imposta: gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della L. 20 maggio 1985, n. 222”. (...) Di nuovo c’è solo il fatto che negli ultimi mesi la Corte di Cassazione ha dato un’interpretazione restrittiva della norma, secondo la quale gli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, pur essendo enti non commerciali, godrebbero dell’esenzione per i soli immobili utilizzati per le attività di cui all’art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, cioè per le attività di religione o di culto (“quelle dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana”).

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