Il 22 giugno 2005 è stata firmata dalla Conferenza Episcopale Italiana e dalla Società Consortile Fonografici (SCF) una “Convenzione circa un sistema tariffario semplificato e unitario a livello nazionale concernente la misura dei compensi per diritti connessi al diritto d’autore dovuti da diocesi, parrocchie e altri enti ecclesiastici per l’utilizzazione di musica registrata”.
Mediante la convenzione si adempie l’obbligo stabilito dalla legge sul diritto d’autore (legge 22 aprile 1941, n. 633, come sostituita dal decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 685, e modificata dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68), che prevede il diritto a un compenso in favore del produttore di fonogrammi (dischi, CD, musicassette, ecc.), distinto da quello dovuto agli artisti interpreti ed esecutori e corrisposto alla SIAE, per qualsiasi utilizzazione pubblica dei fonogrammi. Il compenso è dovuto anche nel caso in cui la pubblica utilizzazione avvenga senza scopo di lucro (art. 73 bis, comma 1, della legge n. 633/1941).
La convenzione fissa la misura del compenso dovuto dagli enti che utilizzano per le loro attività musica incisa, registrata, video o radiodiffusa.
Possono aderirvi tutti gli enti ecclesiastici nonché i soggetti di natura ecclesiale collegati agli enti ecclesiastici. La sottoscrizione dell’adesione comporta la sanazione automatica di quanto eventualmente dovuto in passato. E possibile versare in un’unica rata l’importo dovuto per tre anni, ottenendo la riduzione del 50%. L’adesione alla convenzione per l’anno corrente non comporta il rinnovo automatico per gli anni a venire.
La convenzione è stata redatta in base ai seguenti criteri: chiarezza delle pattuizioni; semplicità delle procedure di adesione; effetto sanante per il periodo pregresso; massima ampiezza dei diritti di utilizzazione concessi, al fine di prevenire l’insorgenza di possibili contrasti in sede applicativa; convenienza del sistema tariffario.