Rinnovo delle cariche nelle Conferenze regionali
Documenti Segreteria, 14 Febbraio 1971
1. - L’art. 3 del Regolamento delle Conferenze regionali stabilisce che: "Ogni Conferenza elegge nel suo seno il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario secondo la norma dell'articolo 12 dello Statuto della C.E.I. "Sono eleggibili alla carica di Presidente soltanto i Vescovi residenziali e i Vescovi Coadiutori cum iure successionis. Le cariche elettive durano “per (…)