MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici
CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
Ufficio Nazionale per beni culturali ecclesiastici
Accordo
tra
il Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici
del Ministero per i beni e le attività culturali
e
l’Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici
della Conferenza Episcopale Italiana
relativo alle procedure informatizzate
utilizzate dagli enti ecclesiastici
per la richiesta di verifica dell’interesse culturale
dei beni immobili
L’entrata in vigore (1° maggio 2004) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) ha parzialmente innovato le procedure per la verifica dell’interesse culturale dei beni immobili di proprietà di enti ecclesiastici, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga a oltre cinquanta anni. Tale verifica (cfr art. 12) costituisce l’indispensabile premessa all’eventuale alienazione degli immobili, dal momento che la sua omissione comporta conseguenze penali a carico del legale rappresentante dell’ente. L’autorizzazione all’alienazione è rilasciata dalle Direzioni regionali del Ministero per i beni e le attività culturali.
Il 25 gennaio 2005 è stato firmato il decreto ministeriale che fissa i criteri e le modalità per la verifica dell’interesse culturale dei beni di proprietà delle persone giuridiche private senza fine di lucro (fra cui rientrano per definizione gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti). Il decreto è stato pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale “ del 4 febbraio 2005, n. 28, ed è entrato in vigore il giorno successivo.
Al fine di facilitare l’inoltro e il disbrigo delle pratiche da parte degli enti ecclesiastici e di fornire parametri comuni in vista della predisposizione degli accordi regionali, il Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici del Ministero e l’Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici della CEI hanno predisposto l’Accordo relativo alle procedure informatizzate utilizzate dagli enti ecclesiastici per la richiesta di verifica dell’interesse culturale dei beni immobili, di seguito pubblicato. Tale accordo
intende agevolare il rispetto puntuale dei termini del procedimento di verifica, nella consapevolezza, condivisa tanto dagli organi ministeriali quanto dai soggetti ecclesiastici, che l’eccessivo protrarsi dei tempi della verifica costituirebbe per gli enti ecclesiastici un indebito gravame, limitando di fatto la libera disponibilità del patrimonio immobiliare.
La parte ministeriale, per esigenze di uniformità e di semplificazioneoperativa, ha chiesto ai diversi soggetti ecclesiastici di stipulare un unico accordo applicabile a tutti gli enti ecclesiastici operanti sul territorio italiano, a prescindere dalle peculiarità canoniche dei medesimi, e di definire un unico canale, a livello diocesano e regionale, per l’introduzione delle istanze. Aderendo a questa richiesta, la Conferenza Italiana Superiori Maggiori, l’Unione Superiore Maggiori d’Italia e la Conferenza Italiana Istituti Secolari hanno convenuto di demandare alla CEI la sottoscrizione dell’accordo e di accettarne le modalità operative, senza che ciò implichi l’affievolimento dell’autonomia legittima degli istituti di vita consacrata.
L’accordo, che ha carattere sperimentale e si applicherà per un anno, prevede che i Direttori regionali del Ministero sottoscrivano con i Presidenti delle corrispondenti Conferenze Episcopali Regionali ulteriori accordi locali relativi alla quantità, ai criteri di priorità e alla periodicità dell’invio delle richieste per la verifica dell’interesse culturale dei beni immobili degli enti ecclesiastici che insistono sul territorio di loro competenza.