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Comunicato stampa

Documenti Segreteria, 29 Settembre 2005

  Roma, 29 settembre 2005   Conferenza Episcopale ItalianaNota dell’Ufficio Nazionale per i problemi giuridici  L’art. 6 del decreto legge 17 agosto 2005, n. 163, recita: “L’esenzione prevista dall’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, si intende applicabile anche nei casi di immobili utilizzati per le attività di assistenza e beneficenza, istruzione educazione e cultura di cui all’articolo 16, primo comma, lettera b), della legge 20 maggio 1985, n. 222, pur svolte in forma commerciale, se connesse a finalità di religione o di culto”. Tale decreto deve essere letto alla luce dell’art. 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell’imposta comunale sugli immobili (= ICI), che afferma: “Sono esenti dall’imposta: gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della L. 20 maggio 1985, n. 222”. (...) Di nuovo c’è solo il fatto che negli ultimi mesi la Corte di Cassazione ha dato un’interpretazione restrittiva della norma, secondo la quale gli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, pur essendo enti non commerciali, godrebbero dell’esenzione per i soli immobili utilizzati per le attività di cui all’art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, cioè per le attività di religione o di culto (“quelle dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana”).

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