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Aggiornamento delle tabelle parametriche per l'anno 2010

Documenti Segreteria, 29 Gennaio 2010

Sono state approntate, pertanto, due tabelle distinte: - le prime per le costruzioni, riportanti valori parametrici allineati ai costi reali medi rilevati sul territorio nazionale, operando una sensibile implementazione dei parametri precedenti: l’aumento è pari al 30% per la realizzazione di chiese e al 20% per le case canoniche e i locali di ministero pastorale; - le seconde per le ristrutturazioni, derivate dal consueto aggiornamento dei parametri attuali secondo la variazione annuale dell’indice ISTAT (+1%). (...) Nello specifico, le tabelle s’ispirano ai seguenti criteri: 1) il limite massimo del costo unitario di costruzione a base d’asta viene elevato per le nuove costruzioni in maniera forfetaria nella misura del 30% per le chiese e del 20% per le case canoniche e i locali di ministero pastorale; nella misura dell’1% per gli interventi su edifici esistenti, tenendo presente l’indice medio corrente d’incremento del tasso d’inflazione; 2) il costo unitario di costruzione è differenziato in base alla zona sismica interessata, secondo la suddivisione del territorio nazionale prevista dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, tenuto conto dei successivi aggiornamenti e degli eventuali decreti regionali integrativi della normativa nazionale; 3) le spese generali (onorari, costi vari) sono riconosciute sino a un valore massimo del 20% del costo di costruzione a base d’appalto.

Comunicato stampa

Documenti Segreteria, 29 Settembre 2005

  Roma, 29 settembre 2005   Conferenza Episcopale ItalianaNota dell’Ufficio Nazionale per i problemi giuridici  L’art. 6 del decreto legge 17 agosto 2005, n. 163, recita: “L’esenzione prevista dall’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, si intende applicabile anche nei casi di immobili utilizzati per le attività di assistenza e beneficenza, istruzione educazione e cultura di cui all’articolo 16, primo comma, lettera b), della legge 20 maggio 1985, n. 222, pur svolte in forma commerciale, se connesse a finalità di religione o di culto”. Tale decreto deve essere letto alla luce dell’art. 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell’imposta comunale sugli immobili (= ICI), che afferma: “Sono esenti dall’imposta: gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della L. 20 maggio 1985, n. 222”. (...) Di nuovo c’è solo il fatto che negli ultimi mesi la Corte di Cassazione ha dato un’interpretazione restrittiva della norma, secondo la quale gli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, pur essendo enti non commerciali, godrebbero dell’esenzione per i soli immobili utilizzati per le attività di cui all’art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, cioè per le attività di religione o di culto (“quelle dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana”).

La Cattedrale si racconta

Articolo, 31 Maggio 2016

Al gruppo di partecipanti, fissato in un massimo di 20 persone, verrà data l’opportunità irripetibile di visitarne l’interno della struttura. [caption id="attachment_18197" align="alignnone" width="284"] La cattedrale di Ferrara[/caption] Avvenire, pagina 20, del 31 Maggio 2016  

» da Ufficio per le comunicazioni sociali

Aggiornamento delle tabelle parametriche per l'anno 2012

Documenti Segreteria, 26 Gennaio 2012

Il costo unitario di costruzione è differenziato in base alla zona sismica interessata, secondo la suddivisione del territorio nazionale prevista dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, tenuto conto dei successivi aggiornamenti e degli eventuali decreti regionali integrativi.

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