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Norme per i finanziamenti della C.E.I. per la nuova edilizia di culto


La XXXVII Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana
 
approva
 
la seguente aggiunta all´articolo 4 delle "Norme per i finanziamenti della C.E.I. per la nuova edilizia di culto":
 
Nei casi di documentata impossibilità di acquisizione dell´area per le vie ordinarie, la Presidenza della C.E.I. previa istruzione di apposita pratica, concede un contributo straordinario fino al massimo del 70% della somma occorrente.
 
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In attuazione dei paragrafi 1 e 5 della delibera n. 57, la XXXII Assemblea Generale della Conferenza Episcopale italiana ha approvato, con la maggioranza assoluta dei presenti votanti, le "Determinazioni concernenti i flussi finanziari agevolati per il sostegno della Chiesa Cattolica in Italia" e, con esse, l´Allegato n. 1 dal titolo "Norme per i finanziamenti della C.E.I. per la nuova edilizia di culto". (cf Notiziario C.E.I., n. 8 (1990), pp. 216-219)
 
A seguito dell´approvazione, da parte della XXXVII Assemblea Generale della modifica sopra riportata, l´articolo 4 dell´allegato deve essere così riscritto:
"Le opere nuove vengono ammesse a contributo solo a condizione:
a) che sia dimostrata la proprietà o la concessione in diritto di superficie dell´area urbanisticamente qualificata, sulla quale dovrà sorgere l´opera;
b) che il progetto sia stato approvato dalla competente commissione della C.E.I., di cui all´art. 6:
C) che le opere, per le quali viene richiesto il contributo, rientrino nei parametri di massima stabiliti nell´art. 3; la dichiarazione relativa agli abitanti insediati o previsti della parrocchia deve essere accompagnata dal visto di conformità del Comune competente.
Nei casi di documentata impossibilità di acquisizione dell´area per le vie ordinarie, la Presidenza della C.E.I., previa istruzione di apposita pratica, concede un contributo straordinario fino al massimo del 70% della somma occorrente".

ASSEMBLEA GENERALE DELLA CEI