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Disposizioni attuative dell'Accordo di revisione del Concordato Lateranense


NOTA INFORMATIVA
 
 
Lo scorcio finale dellŽanno 1985 ha registrato, oltre al raggiungimento dell’Intesa tra il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana e il Ministro della Pubblica Istruzione sullŽinsegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche (14 dicembre 1985), due altri momenti significativi della fase di progressiva attuazione delle disposizioni dellŽAccordo di revisione del Concordato Lateranense, firmato il 18 febbraio 1984 ed entrato in vigore il 3 giugno 1985.
Mediante scambio di Note diplomatiche avvenuto il 23 novembre 1985 tra il Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa e lŽAmbasciata dŽItalia presso la Santa Sede si è data infatti esecuzione allŽart. 3, n. 2 e allŽart. 6 del predetto Accordo.
 
I. - Disposizioni circa la comunicazione delle nomine a Uffici ecclesiastici rilevanti per lŽordinamento giuridico italiano
 
Si è data attuazione, innanzitutto, a quanto disposto dellŽart. 3, n. 2, secondo periodo, dellŽAccordo: posto che « la nomina dei titolari di uffici ecclesiastici è liberamente effettuata dallŽautorità ecclesiastica », detto articolo impegna questŽultima a dare comunicazione « alle competenti autorità civili » della nomina dei Vescovi diocesani, dei Coadiutori, e di coloro che sono « in iure » equiparati ai Vescovi diocesani, così come dei parroci e dei titolari degli altri uffici ecclesiastici rilevanti per lŽordinamento dello Stato italiano.
Orbene, in ottemperanza a tale disposizione si è convenuto che:
1. - La comunicazione della nomina degli Arcivescovi e Vescovi diocesani, dei Coadiutori, degli Abati e Prelati con giurisdizione territoriale sarà effettuata dalla Nunziatura Apostolica in Italia al Ministero degli Affari Esteri.
2. - La comunicazione della nomina dei Parroci e dei titolari degli altri uffici ecclesiastici rilevanti per lŽordinamento della Stato sarà fatta dal Vescovo o Ordinario competente al Prefetto della Provincia in cui ha sede la parrocchia o lŽufficio in questione.
NellŽoccasione, è stato precisato da parte statale che « lŽautorità civile destinataria. ai sensi del predetto art. 3, n. 2, secondo periodo, di tali comunicazioni resta il Ministero dell’Interno, al quale il Ministero degli Affari Esteri e le Prefetture trasmettono le suindicate comunicazioni ».
 
II. - Determinazione delle festività religiose riconosciute dallo Stato Italiano
 
Si è inoltre provveduto a dare attuazione allŽart. 6 dellŽAccordo, per la parte relativa alle festività religiose diverse dalle domeniche e dichiarate feste di precetto dal can. 1246, par. 1 del Codice di diritto canonico, convenendo che:
« La Repubblica Italiana riconosce come giorni festivi, ai sensi e per gli effetti di cui allŽart. 6 dell’Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense, le seguenti festività religiose:
- Maria Santissima Madre di Dio (l0 gennaio);
- Epifania del Signore (6 gennaio);
- Assunzione della Beata Vergine Maria (15 agosto);
- Tutti i Santi (1° novembre);
- Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria (8 dicembre);
- Natale del Signore (25 dicembre);
- SS. Pietro e Paolo Apostoli (29 giugno), per il Comune di Roma ».

La suindicata determinazione è entrata in vigore nellŽordinamento mediante il Decreto del Presidente della Repubblica n. 792, emanato il 28 dicembre 1985 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre successivo.
Poiché la medesima determinazione è entrata immediatamente in vigore anche nellŽordinamento canonico, per il 6 gennaio, Epifania del Signore, cessa la dispensa dagli obblighi inerenti ai giorni festivi di precetto ottenuta a suo tempo per le Chiese in Italia dal competente Dicastero della Santa Sede (cf. Comunicato della Segreteria Generale della C.E.I. circa il riordinamento di alcuni giorni festivi infrasettimanali, dellŽ8 marzo 1977, in Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana, 3/1977, pp. 36-37) e, a cominciare dallŽanno 1986, la solennità dellŽEpifania del Signore si celebra, a norma del can. 1246, par. 1 del Codice di diritto canonico, come festa di precetto il 6 gennaio.

SEGRETERIA GENERALE