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Regolamento della Consulta ecclesiale delle opere caritative e assistenziali


Nell´aprile 1975 il Consiglio Permanente aveva deliberato la costituzione di una Consulta ecclesiale delle opere caritative e assistenziali, per favorire il coordinamento delle attività caritative della Chiesa italiana a livello nazionale e di riflesso a livello locale e aveva affidato alla Caritas Italiana il compito di promuovere la suddetta Consulta.
La Caritas Italiana, .di conseguenza, ha dato vita alla Consulta, invitando a farne parte i vari organismi interessati, e in questi anni ha operato in sintonia con gli indirizzi della C.E.I., affrontando i vari problemi di sua competenza.
Successivamente, con l´approvazione dello Statuto della Caritas Italiana, il Consiglio Permanente (10-13 marzo 1986) ha stabilito che la Consulta fosse presieduta dal Presidente della Caritas stessa.
Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Permanente nella sessione del 12-15 gennaio 1987, allo scopo di favorire il collegamento tra le varie realtà già esistenti e operanti nell´ambito della Chiesa nello specifico settore caritativo e assistenziale.
 
ART. 1

E´ costituita la Consulta ecclesiale delle opere caritative e assistenziali.
 
ART. 2
 
La Consulta ha le seguenti finalità:
- stabilire un collegamento permanente fra organismi che rappresentano nell´ambito della Chiesa italiana le espressioni più significative dell´esercizio della carità per una informazione e uno scambio continuo e per un sostegno reciproco;
- elaborare proposte di linee pastorali per le varie presenze organizzate della Chiesa nella diaconia della carità di fronte ai bisogni che vanno emergendo nella società, da sottoporre agli organi competenti della C.E.I. per un indirizzo omogeneo nella Chiesa italiana;
- elaborare indirizzi e proposte sia in ordine alla legislazione nazionale e regionale, sia in ordine all´organizzazione dei servizi sociali e di promozione umana nell´ambito della programmazione civile;
- segnalare all´opinione pubblica ecclesiale e civile i bisogni emergenti o scoperti, stimolare doverose presenze profetiche della Chiesa e adempimenti degli enti pubblici, denunciare eventuali ritardi, disfunzioni, discriminazioni a danno dei più deboli.
 
In tal senso la Consulta costituisce un « osservatorio » sulla legislazione nazionale e regionale che riguarda i servizi sociali con lo scopo di fornire costante informazione agli organi competenti della C.E.I. e alle articolazioni periferiche di ciascun membro, sull´evolversi della legislazione e della cultura soprattutto in rapporto ai nuovi bisogni; sui nuovi servizi che si vengono realizzando, sui bisogni emergenti e sulla maturazione culturale in questo settore (libri, dibattiti, convegni, ecc.).
 
ART. 3
 
La Consulta è formata da organismi ecclesiali o collegati con la comunità cristiana che operano nel campo assistenziale e della promozione umana.
Attualmente sono:
- Caritas Italiana
- C.I.F. (Centro Italiano Femminile)
- CISM (Conferenza Italiana Superiori Maggiori)
- Conferenza di S. Vincenzo
- USMI-FIRAS (Federazione Italiana Religiose Assistenza Sociale)
- Gruppi di volontariato vincenziano
- UNEBA (Unione Nazionale Enti Beneficenza Assistenza)
 
Altri organismi potranno essere aggregati su proposta della Consulta e con l´approvazione della Presidenza della C.E.I.
 
ART. 4
 
La Consulta è presieduta, su mandato della Presidenza della C.E.I., dal Presidente pro tempore della Caritas Italiana.
Essa si riunisce normalmente ma volta al mese, su convocazione del Presidente. Le funzioni di segretario sono svolte dal rappresentante di uno degli organismi che formano la Consulta, designato dal Presidente.
 
ART. 5
 
La Consulta nazionale promuove la costituzione di analoghe Consulte a livello regionale e diocesano o interdiocesano, con le medesime finalità e, in linea di massima, con le medesime modalità di azione.
Egualmente promuove la nascita e lo sviluppo di « osservatori » a livello regionale, con lo scopo di fornire costante informazione alla Conferenza Episcopale regionale, ai vari organi pastorali delle Chiese locali e alle strutture operative dei membri della Consulta, sull´evolversi dei bisogni e della legislazione a livello locale.

CONSIGLIO EPISCOPALE PERMANENTE