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 OSSERVATORIO GIURIDICO LEGISLATIVO - area di lavoro - Documenti - Modifica dell'intesa tra Governo italiano e Unione evangelica battista 
Modifica dell'intesa tra Governo italiano e Unione evangelica battista   versione testuale

LEGGE 12 marzo 2012 , n. 34

Modifica della legge 12 aprile 1995, n. 116, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione

cristiana evangelica battista d'Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. (12G0054)

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

                

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                               Promulga

 la seguente legge:

                                Art. 1

 Approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e  l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia

   1. E' approvata l'allegata intesa firmata il 16 luglio 2010 tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione cristiana evangelica

battista d'Italia (UCEBI), che modifica l'intesa stipulata in data 29 marzo 1993, approvata con legge 12 aprile 1995, n. 116, ai sensi

dell'articolo 24, commi 1 e 2, della legge medesima.

 

                               Art. 2

    Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF

   1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'UCEBI concorre con lo Stato, con i

soggetti e secondo le modalita' previste dalla normativa vigente, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito

delle persone fisiche, destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato ad interventi sociali,   assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero.

  2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 e' effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione

annuale dei redditi, nel cui modulo l'UCEBI e' indicata con la denominazione «Unione cristiana evangelica battista d'Italia».

  3. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse da parte dei contribuenti, l'UCEBI dichiara di partecipare alla loro

ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le relative somme esclusivamente per le iniziative di cui al comma 1.

  4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponde annualmente all'UCEBI, entro il mese di

giugno, la somma risultante dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, del presente articolo determinata ai sensi dell'articolo 45, comma 7,

della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo   d'imposta   precedente,   con

destinazione all'UCEBI stessa.

  5. L'UCEBI, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, trasmette al Ministero dell'interno un rendiconto relativo

alla utilizzazione delle somme ricevute per i fini di cui al comma l e ne diffonde adeguata informazione.

  6. Il rendiconto di cui al comma 5 precisa gli interventi effettuati in Italia e all'estero ed i soggetti attraverso i quali tali interventi sono stati

eventualmente operati, con specificazione delle somme attribuite a ciascun intervento.

  7. Il Ministero dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto di cui ai commi 5 e 6, ne trasmette copia, con propria

relazione, al Ministero dell'economia e delle finanze.

 

                                       Art. 3

                         Commissione paritetica

   1. Su richiesta di una delle parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si puo' procedere alla revisione dell'importo deducibile

di cui all'articolo 16 della legge 12 aprile 1995, n. 116, e dell'aliquota IRPEF di cui all'articolo 2 della presente legge, ad opera di una apposita

commissione paritetica nominata dal Governo italiano e dall'UCEBI.

  2. Il comma 4 dell'articolo 16 della legge 12 aprile 1995, n. 116, e' abrogato.

 

                                       Art. 4

                           Entrata in vigore

   1. Le modifiche apportate alla legge 12 aprile 1995, n. 116, decorrono dal periodo di imposta in corso alla data  di entrata in vigore della

presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 12 marzo 2012