Scuola e Università

Delibera circa il conseguimento del titolo di qualificazione da parte di taluni insegnanti di religione cattolica

Delibera circa il conseguimento del titolo di qualificazione da parte di taluni insegnanti di religione cattolica

Taluni insegnanti, che svolgono da tempo l’attività di docenza, pur essendo privi dei titoli ecclesiastici di qualificazione professionale, di cui al punto 4, comma 3 dell’Intesa sottoscritta il 14 dicembre 1985 e successive modificazioni, non potrebbero partecipare al primo concorso per l’immissione in ruolo proprio per il mancato possesso del titolo di qualificazione.
Al fine di eliminare questo impedimento è stato ipotizzato un percorso preferenziale che consenta ai docenti che si trovano nella condizione accennata di conseguire in tempi brevi il titolo di qualificazione richiesto dalla normativa vigente; e ciò per partecipare al primo concorso, secondo quanto previsto dal disegno di legge sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica.
Considerato che i titoli di qualificazione attengono alla competenza della Santa Sede, sia per il profilo pattizio, che per quello strettamente canonico connesso con il disposto del can. 804, § 1 del codice di diritto canonico, il Card. Camillo Ruini ha richiesto preliminarmente l’autorizzazione a procedere alla Segreteria di Stato con lettera del 25 ottobre 2002, prot. n. 1092/02. La Segreteria di Stato, in data 12 novembre 2002, prot. 8723/02/RS, ha comunicato che il Santo Padre aveva accordato l’autorizzazione richiesta.
La 50ª Assemblea Generale della CEI ha quindi discusso e approvato con la prescritta maggioranza dei due terzi dei membri aventi diritto a voto deliberativo (pari a voti 176) la relativa delibera. Il risultato della votazione è stato il seguente: votanti 185; schede valide 185; schede bianche: 3; schede nulle: 0; placet: 177; non placet: 5.
La delibera entra in vigore attraverso la promulgazione della medesima; infatti l’autorizzazione specifica del Sommo Pontefice esime dal richiedere ai competenti organi della Santa Sede la recognitio prevista ordinariamente in queste circostanze.Spetterà successivamente al Comitato CEI per gli Istituti di Scienze Religiose determinare gli indirizzi in base ai quali predisporre le prove della sessione speciale di esami.

ASSEMBLEA GENERALE DELLA CEI

25 Novembre 2002

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