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Statuto del Centro Nazionale Vocazioni


Il Centro Nazionale Vocazioni (C.N.V.), costituito dŽintesa tra la C.E.I., la Conferenza Italiana Superiori Maggiori (CISM), lŽUnione Superiore Maggiori dŽItalia (USMI), la Conferenza Italiana Istituti Secolari (CIIS) e la Conferenza Istituti Missionari Italiani (CIMI), aveva ottenuto lŽapprovazione dello Statuto da parte del Consiglio Permanente del 26-29 marzo 1997 (cf Notiziario C.E.I. n. 9, 1979, pp. 199-201). Il C.N.V., abbastanza semplice nella sua struttura, era imperniato sulla figura del Direttore, che presiedeva il Consiglio e lŽUfficio. Esso si proponeva compiti di studio, coordinamento e promozione nei confronti dei centri vocazionali regionali e diocesani. Il collegamento con la Conferenza Episcopale era espresso in particolare dallŽintervento della Presidenza della Conferenza Episcopale nella nomina del Direttore, nellŽapprovazione dei programmi e nella revisione dei bilanci e inoltre dai contatti con le Commissioni Episcopali per il clero e per la vita consacrata.
A seguito della richiesta di revisione statutaria presentata dal Direttore della Commissione Episcopale per i problemi giuridici ha esaminato le modifiche proposte e ha riformulato lŽarticolato, presentandolo al Consiglio Episcopale Permanente per lŽapprovazione, avvenuta nella sessione del 16-19 marzo 1998.
Il nuovo Statuto contiene una più precisa configurazione del Centro Nazionale, organismo pastorale costituito dalla C.E.I. (cf art. l), ed una migliore organizzazione di uffici e organi collegiali. Le novità più significative riguardano il Presidente, la Direzione nazionale e il Consiglio nazionale. Il Presidente, figura nuova, è identificato alternativamente nel Presidente della Commissione Episcopale per il clero e del Presidente della Commissione Episcopale per la vita consacrata (cf art. 4). Tale identificazione è stata motivata non come scelta di singolarità o di privilegio, bensì come connessione ecclesiologica e pastorale; il Presidente, infatti, costituisce un segno ed un vincolo di comunione ecclesiale, per il tramite degli organismi della C.E.I. La Direzione nazionale, che sostituisce l’Ufficio, è rinnovata nella composizione (cf art. 9), così pure il Consiglio nazionale (cf art. 8); entrambi si caratterizzano per una maggiore rappresentatività dei ministeri e dei carismi ecclesiali.

CONSIGLIO EPISCOPALE PERMANENTE