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Modifica della misura della somma minima e massima per la alienazione di beni


La definizione della somma minima e massima, concernente i negozi giuridici di cui ai cann. 1291 e 1295, è affidata alle Conferenza Episcopali Nazionali dal can. 1292, § 2. I valori attualmente vigenti (£. 300 milioni per la somma minima e £. 900 milioni per la somma massima) erano stati approvati dalla XXXII Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana e prolungati il 21 settembre 1990 (cf Notiziario 990, p. 204).
La notevole variazione dei valori monetari registratasi negli anni successivi ha suggerito di modificare la misura di tali limiti. La XLV Assemblea Generale (Collevalenza, 9-12 novembre 1998) ha approvato con la prescritta maggioranza dei due terzi dei membri della Conferenza una delibera che ha elevato il valore minimo a £. 500 milioni e il massimo a 2 miliardi di lire; con riferimento al valore in euro la misura della somma minima è stato fissato in 250 mila euro e quella della somma massima in un milione di euro.
La delibera ha ricevuto 198 voti favorevoli e 4 contrari; la maggioranza richiesta era di 168 voti, pari a due tesi del numero complessivo dei membri della Conferenza Episcopale Italiana.
Ottenuta la prescritta recognitio della Santa Sede con decreto della Congregazione per i Vescovi in data 22 febbraio 1999, prot. n. 960/83, la delibera è promulgata con decreto n. 398/99 del Card. Camillo Ruini, Presidente della C.E.I.

ASSEMBLEA GENERALE DELLA CEI