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 OSSERVATORIO GIURIDICO LEGISLATIVO - aree tematiche - Migrazioni - Riforma del diritto di asilo nella UE 
Riforma del diritto di asilo nella UE   versione testuale
20 luglio 2016

Commissione europea:  tre proposte per la riforma del sistema asilo (procedure, qualifiche e accoglienza)

Contesto
Con l'agenda europea sulla migrazione del 13 maggio 2015 la Commissione europea ha proposto una strategia di vasta portata per far fronte alle sfide immediate poste dalla crisi in corso  e per dotare l'UE di strumenti che le consentissero di gestire meglio la migrazione a medio e lungo termine in relazione alla migrazione clandestina, alle frontiere, all'asilo e alla migrazione legale. L'anno scorso sono stati presentati tre pacchetti di attuazione nel quadro dell'agenda, rispettivamente il 27 maggio, il 9 settembre e il 15 dicembre 2015.
Il 6 aprile 2016 la Commissione europea ha poi pubblicato una comunicazione che ha avviato il processo di riforma del sistema europeo comune di asilo, come annunciato dal Presidente Juncker nei suoi orientamenti politici e come indicato nell'agenda europea sulla migrazione.
In seguito, la Commissione ha presentato un primo pacchetto di riforme il 4 maggio 2016, che comprendeva proposte relative all'istituzione di un sistema Dublino sostenibile ed equo, al potenziamento del sistema Eurodac e all'istituzione di un'agenzia europea per l'asilo.
La comunicazione del 6 aprile ha fissato inoltre l'obiettivo di ridurre i flussi migratori irregolari, anche istituendo canali sicuri e legali per raggiungere l'UE per chi ha bisogno di protezione. A tal fine, oggi la Commissione presenta anche una proposta relativa a un quadro dell'UE in materia di reinsediamento.
Il 3 luglio scorso la Commissione europea ha presentato tre proposte intese a completare la riforma del sistema europeo comune di asilo al fine di progredire verso una politica in materia di asilo pienamente efficace, equa e umana, che sia adatta sia ai periodi di pressione migratoria normale, sia a quelli di forte pressione migratoria. La Commissione propone di creare una procedura comune per la protezione internazionale, di uniformare gli standard di protezione e i diritti per i beneficiari di protezione internazionale e di armonizzare ulteriormente le condizioni di accoglienza nell'UE.
Nel complesso, tali proposte mirano a semplificare e abbreviare la procedura di asilo e il processo decisionale, scoraggiare i movimenti secondari dei richiedenti asilo e favorire l'integrazione delle persone che hanno diritto alla protezione internazionale.

 1. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una procedura comune nell'Unione e che abroga la direttiva 2013/13/UE
La Commissione propone di sostituire la direttiva sulle procedure di asilo con un regolamento che stabilisca una procedura UE comune pienamente armonizzata per la protezione internazionale al fine di ridurre le differenze nei tassi di riconoscimento dei vari Stati membri, scoraggiare i movimenti secondari e assicurare garanzie procedurali comuni efficaci per i richiedenti asilo. La proposta mira a:
• rendere le procedure di asilo più semplici, chiare e brevi. Sono introdotti termini più brevi (da uno a due mesi), in particolare per le domande di asilo inammissibili o palesemente infondate o per i casi in cui è prevista l'applicazione della procedura accelerata. Sono introdotte scadenze anche per la presentazione dei ricorsi (da una settimana a un mese) e per le decisioni nella prima fase di ricorso (da due a sei mesi);
• rafforzare le garanzie per i richiedenti asilo. Ai richiedenti asilo è garantito il diritto a un colloquio individuale e all'assistenza e alla rappresentanza legale gratuite già nel corso della procedura amministrativa. Sono fornite maggiori garanzie ai richiedenti asilo con esigenze particolari e ai minori non accompagnati, i quali dovrebbero essere affidati a un tutore entro cinque giorni dalla presentazione della domanda;
• garantire norme più severe per combattere gli abusi. Sono introdotti nuovi obblighi di cooperazione con le autorità e previste pesanti conseguenze in caso di mancato rispetto degli stessi. L'applicazione di sanzioni in caso di abuso della procedura, omessa collaborazione e movimenti secondari - finora facoltativa - è resa obbligatoria. Le sanzioni comprendono il rigetto della domanda perché implicitamente ritirata o palesemente infondata o l'applicazione della procedura accelerata;
• armonizzare le norme sui paesi sicuri. La Commissione chiarisce e rende obbligatoria l'applicazione del concetto di paese sicuro. Propone inoltre di sostituire completamente le designazioni nazionali dei paesi di origine sicuri e dei paesi terzi sicuri con elenchi europei o designazioni a livello UE entro cinque anni dall'entrata in vigore del regolamento.

2. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta e recante modifica della direttiva 2003/109/CE, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo
I richiedenti asilo devono poter godere dello stesso tipo di protezione, indipendentemente dallo Stato membro in cui presentano la domanda e per tutto il tempo necessario. Al fine di armonizzare gli standard di protezione nell'UE e porre fine ai movimenti secondari e alla caccia all'asilo più vantaggioso, la Commissione propone di sostituire la direttiva qualifiche esistente con un nuovo regolamento finalizzato a:
• far convergere maggiormente i tassi di riconoscimento e le forme di protezione; il tipo di protezione e la durata dei permessi di soggiorno concessi ai beneficiari di protezione internazionale sono armonizzati. Gli Stati membri sono obbligati a tener conto degli orientamenti forniti dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo per quanto riguarda la situazione nel paese d'origine del richiedente asilo e a valutare le possibili alternative di protezione interna, nel pieno rispetto del principio di non respingimento;
• inasprire le norme per punire i movimenti secondari; il periodo di attesa di cinque anni previsto per i beneficiari di protezione internazionale per poter beneficiare dello status di residente di lungo periodo è conteggiato da capo ogni volta che la persona interessata si trova in uno Stato membro in cui non ha il diritto di soggiornare o risiedere;
• garantire protezione solo per il tempo necessario; è introdotta una revisione obbligatoria dello status per tenere conto, ad esempio, di cambiamenti sopraggiunti nel paese di origine che potrebbero influire sulla necessità di protezione;
• incentivare maggiormente l'integrazione; i diritti e gli obblighi dei beneficiari di protezione internazionale per quanto riguarda la sicurezza sociale e l'assistenza sociale sono precisati e l'accesso a determinate forme di assistenza sociale può essere subordinato alla partecipazione a misure di integrazione.

3. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione)
La Commissione propone di riformare la direttiva sulle condizioni di accoglienza per fare in modo che i richiedenti asilo possano beneficiare di standard di accoglienza armonizzati e dignitosi in tutta l'UE, contribuendo così a prevenire i movimenti secondari. La riforma mira a:
• fare in modo che gli Stati membri applichino gli standard e gli indicatori sulle condizioni di accoglienza sviluppati dall'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo e che si provveda all'elaborazione e all'aggiornamento costante di piani di emergenza al fine di assicurare una capacità di accoglienza sufficiente e adeguata, anche in situazioni di pressione eccessiva;
• fare in modo che i richiedenti asilo restino disponibili e scoraggiarne la fuga permettendo agli Stati membri di assegnare loro una residenza o di imporre l'obbligo di presentazione regolare dinanzi alle autorità. Nel caso in cui il richiedente asilo non rispetti l'obbligo di risiedere in un determinato luogo e qualora sussista il rischio di fuga, gli Stati membri possono avvalersi del trattenimento;
• chiarire che le condizioni di accoglienza saranno fornite unicamente nello Stato membro responsabile e stabilire norme più chiare sulla riduzione del diritto a condizioni materiali di accoglienza e sulla sostituzione delle indennità finanziarie con condizioni materiali di accoglienza fornite in natura;
• concedere in tempi più brevi l'accesso al mercato del lavoro, al più tardi entro sei mesi dalla presentazione della domanda di asilo, riducendo così la dipendenza, e fare in modo che tale accesso avvenga nel pieno rispetto delle norme del mercato del lavoro;
• fornire maggiori garanzie comuni ai richiedenti asilo con esigenze particolari e ai minori non accompagnati, i quali dovrebbero essere affidati a un tutore entro cinque giorni dalla presentazione della domanda.