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 OSSERVATORIO GIURIDICO LEGISLATIVO - aree tematiche - Religione e culto - Intesa tra lo Stato e l'Istituto buddista italiano Soka Gakkai 
Intesa tra lo Stato e l'Istituto buddista italiano Soka Gakkai   versione testuale
21 giugno 2016
Nella seduta del 14 giugno scorso l'Aula della Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il ddl n. 3773 recante Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Istituto buddista italiano Soka Gakkai, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione è all’esame della I Commissione della Camera dei deputati.
L’approvazione di questa intesa, firmata dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai il 27 giugno 2015, colloca l’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai tra le confessioni religiose, oltre a quella cattolica, con le quali lo Stato italiano ha un rapporto conforme al dettato dell’articolo 8 della Costituzione, vale a dire le Chiese rappresentate dalla Tavola Valdese, le Assemblee di Dio in Italia, la Chiesa Cristiana Avventista del 7º giorno, l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, l’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia, la Chiesa Evangelica Luterana in Italia, la Sacra Arcidiocesi Ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale, la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, la Chiesa Apostolica in Italia, l’Unione Buddhista italiana, l’Unione Induista Italiana.
Tra i diversi articoli che compongono l’intesa, si segnala quello (n. 18) che consente all’IBISG di concorrere alla ripartizione della quota dell’otto per mille del gettito Irpef, “destinata, oltre che ai fini di cui all’articolo 17, anche ad interventi sociali e umanitari, in Italia e all’estero, nonché ad iniziative per la promozione della pace, del rispetto e difesa della vita in tutte le forme esistenti, nonché per la difesa dell’ambiente” L’IBISG dichiara di partecipare anche alla ripartizione delle scelte non espresse, in proporzione a quelle espresse.
L'articolo 9 stabilisce poi che agli appartenenti all'IBISG sia assicurato il rispetto delle regole della propria tradizione per quanto riguarda il trattamento delle salme, in conformità alle norme vigenti in materia. Possono essere previste nei cimiteri aree riservate ai sensi della normativa vigente. La dichiarazione individuale rilasciata all'IBISG dai suoi appartenenti di voler essere cremato è equiparata alle dichiarazioni ritenute valide, dalle leggi vigenti, ai fini delle autorizzazioni alla cremazione. Diversamente da altre, tale ultima disposizione relativa alla cremazione non è contenuta nelle ultime intese approvate dal Parlamento italiano, in particolare quelle con l'Unione Buddhista italiana e l'Unione Induista Italiana.