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 OSSERVATORIO GIURIDICO LEGISLATIVO - area di lavoro - Documenti - Registro unioni civili 
Regolamento sulle unioni civili approvato dal Consiglio comunale di Napoli il 13 febbraio 2012   versione testuale
 
Testo coordinato del "Regolamento sulle unioni civili"
 
ART. 1
Il Comune di Napoli, in attuazione dei principi di tutela e di uguaglianza dettati dagli art. 2 e 3 della Carta Costituzionale garantisce e riconosce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo che nelle formazioni sociali, tra cui ricomprende anche l'unione civile così come definita negli articoli che seguono.
 
ART.2
1) E' istituito presso il Comune di Napoli il registro amministrativo delle unioni civili.
2) Ai fini del presente Regolamento è considerata unione civile il rapporto tra due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, che non siano legate tra loro da vincoli giuridici (matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, curatela) e che ne abbiano chiesto la registrazione amministrativa ai sensi degli articoli successivi.
3) Il Comune di Napoli adotta tutte le iniziative volte a stimolare il recepimento nella normativa statale delle unioni civili al fine di garantire i principi di libertà individuale ed assicurare in ogni circostanza la parità di trattamento dei cittadini.
 
ART. 3
1) Il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti nel Registro amministrativo delle unioni civili viene effettuato nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. n. 196 "del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni.
La comunicazione dei dati contenuti nel Registro è consentita esclusivamente agli interessati ed agli organi della Pubblica Amministrazione per lo svolgimento dei procedimenti di propria competenza.
La diffusione dei dati contenuti nel Registro non è consentita.
2) Il regime amministrativo delle unioni civili si applica ai cittadini italiani e stranieri iscritti nell'anagrafe del Comune di Napoli, che costituiscano famiglia anagrafica ai sensi della Legge n. 1228 del 24 dicembre 1954 e del D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989.
 
ART. 4
1) L'iscrizione nel Registro può essere richiesta da:
a) due persone, non legate tra loro da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, curatela, ma da vincoli affettivi, residenti anagraficamente da almeno un anno nel Comune di Napoli e coabitanti dallo stesso periodo di tempo;
b) due persone, non legate tra loro da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, curatela, residenti anagraficamente da almeno un anno nel Comune di Napoli e coabitanti dallo stesso periodo di tempo per motivi di reciproca assistenza morale e/o materiale.
 
2) Per le iscrizioni nel Registro amministrativo delle Unioni Civili è necessario che entrambi i richiedenti si presentino presso l'Ufficio Comunale competente muniti di documento di riconoscimento e compilino:
a) la Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà
b) la Domanda di Iscrizione nel Registro Amministrativo delle unioni civili
 
ART.5
1) Il venir meno della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di Napoli produce la cancellazione dal Registro essa può essere disposta d'ufficio ovvero su comunicazione di una o di entrambe le parti interessate.
2) L'ufficio competente che sia venuto a conoscenza di fatti che comportino la cancellazione dal registro, per i quali non sia stata resa la prescritta comunicazione deve invitare gli interessati a renderla.
3) In caso di mancata comunicazione l'Ufficio competente provvede di ufficio, comunicando agli interessati il provvedimento stesso che costituisce provvedimento definitivo non soggetto a ricorso anuninistrativo in via gerarchica.
4) La violazione degli obblighi di comunicazione di cui ai commi precedenti è sanzionata con la dichiarazione di decadenza dei benefici eventualmente ottenuti medio tempore dagli inadempienti.
5) Nel caso in cui permanga la coabitazione ma vengano meno i rapporti affettivi o la reciproca assistenza morale e/o materiale, la cancellazione avviene esclusivanlente a seguito di richiesta di una o entrambe le parti interessate. Nel caso in cui non vi sia una richiesta congiunta, l'Ufficio provvede ad inviare all'altro componente dell'unione la comunicazione ai sensi dell'art.7 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990. Il venir meno dei rapporti affettivi o la reciproca assistenza morale e/o materiale da luogo alla scissione della famiglia anagrafica ai sensi degli art. 4 e 10 del D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989. .
6) L'unione civile cessa con la morte di una delle parti, fatti salvi i benefici che il Comune nell'ambito della propria competenza, abbia attribuito alla coppia unita civilmente, dei quali - previa verifica della permanenza dei requisiti per la concessione del beneficio - continua a godere il convivente superstite.
 
ART. 6
1) La disciplina comunale delle unioni civili ha esclusivamente rilevanza amministrativa ai fini di cui all'art. 2 del presente Regolamento.
2) Essa, pertanto, non interferisce in alcun modo con la vigente disciplina normativa in materia di anagrafe e di stato civile, con il diritto di famiglia e con altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato, così come con le competenza amministrative di qualunque altra Pubblica Amministrazione.
3) Con successivo provvedimento della Giunta Comunale, da asswnersi entro trenta giorni dalla esecutorietà del presente regolanlento, sarà provveduto all'organizzazione del registro ed alla disciplina dei provvedimenti relativi.